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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1919, n. 2397

Che regola lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo stabile dei R. Istituti superiori di studi commerciali. (019U2397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-1-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il Commercio, il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con il ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



II personale amministrativo stabile di ogni R. Istituto superiore di studi commerciali comprende un segretario capo, uno o due segretari o contabili, uno o due applicavi di segreteria, in conformità a quanto sarà determinato in una pianta organica da approvarsi per ciascun R. Istituto con decreto Reale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto stesso.