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REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1919, n. 2318

Che riunisce in testo unico le leggi per le case popolari e per l'industria edilizia. (019U2318)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253 (in G.U. 23/02/1926, n. 44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-12-1919
al: 16-1-1920
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Considerata la necessita' di emanare un testo unico  delle  vigenti
disposizioni legislative per le case popolari  ed  economiche  e  per
l'industria edilizia, con  le  modificazioni  ed  aggiunte  suggerite
dall'esperienza; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti  e
i consumi alimentari, di concerto coi ministri per l'interno, per  le
finanze e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Alle disposizioni del testo unico delle leggi sulle case popolari o
economiche, approvato con R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89, ed alle
successive   disposizioni   contenute   nell'art.   2   del   decreto
Luogotenenziale del  18  gennaio  1917,  n.  102,  nei  decreti-legge
Luogotenenziali del 23 marzo 1919, n. 455 e del 19  giugno  1919,  n.
1040 sono sostituite le seguenti: 
 
                   Istituti mutuanti in generale. 
 
                               Art. 1. 
 
  I prestiti per la costruzione  e  l'acquisto  di  case  popolari  e
economiche possono,  oltreche'  da  privati  e  da  Societa',  essere
consentiti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli  statuti  che
li regolano, da: 
 
    1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie; 
 
    2° le Banche popolari e le Societa' ordinarie  e  cooperative  di
credito; 
 
    3° i Monti di Pieta'; 
 
    4° le Istituzioni pubbliche di beneficenza; 
 
    5° gli Enti morali legalmente riconosciuti; 
 
    6° le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite; 
 
    7° la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali; 
 
    8° gli Istituti di credito fondiario; 
 
    9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni; 
 
    10° la Sezione autonoma  per  l'esercizio  del  credito  edilizio
istituita presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.