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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1919, n. 2214

Che detta norme circa l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. (019U2214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-12-1919 al: 6-12-1922
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Considerata la necessità e l'urgenza di riorganizzare e completare il servizio del collocamento nel Regno, e la necessità di stabilire l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
Sentita la Giunta esecutiva per il collocamento istituita in base all'art. 22 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno presidente del Consiglio dei ministri e coi Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro, per gli affari esteri, per l'agricoltura, per i lavori pubblici, per i trasporti marittimi e ferroviari, per le terre liberate, per l'istruzione pubblica, per l'assistenza militare, per le poste, i telegrafi e i telefoni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La direzione e il coordinamento dei servizi per il collocamento e per l'assicurazione contro la disoccupazione nel Regno, sono affidati ad un ufficio nazionale, che riunisce in sé gli uffici istituiti con l'articolo 19 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, e con l'art. 28 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 6.

La Commissione centrale e la Giunta esecutiva costituite dall'articolo 21 e seguenti del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, per i servizi del collocamento, esercitano le loro funzioni anche per il servizio dei sussidi di disoccupazione.

La direzione e la sorveglianza locale sui servizi per il collocamento e la disoccupazione, alla dipendenza dell'ufficio nazionale, sono esercitati nei modi stabiliti dagli articoli seguenti, da Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione e da commissari locali di vigilanza.

Le Commissioni provinciali istituite a norma dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, e quelle istituite a norma dell'art. 15 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 6, sono disciolte e cessano di funzionare all'entrata in vigore del presente decreto.

Per l'amministrazione del fondo nazionale per la disoccupazione del quale all'art. 23, ed in generale per quanto concerne le sue attribuzioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, la Giunta esecutiva centrale può delegare funzioni permanenti a talune dei propri membri, con le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentita la Giunta stessa.

Qualora il presidente della Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione sia scelto al di fuori dei componenti della Commissione centrale per il collocamento e la disoccupazione, esso fa parte di diritto della Commissione stessa.