Che concede il pagamento di acconti sui lavori eseguiti durante la
guerra e collaudati agli assuntori di imprese edilizie per conto del
Ministero della guerra e delle armi e delle munizioni e
dell'aeronautica. (019U2110)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1919
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)