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REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1919, n. 2100

che stabilisce l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche, dettando norme sul relativo personale e deferendo le controversie di carattere economico fra l'Amministrazione e i ricevitori e le altre tra i supplenti e i ricevitori alle Commissioni, istituite ai sensi dell'art. 12. (019U2100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-12-1919 al: 23-11-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;
Visto il regolamento speciale per il personale delle ricevitorie e per gli agenti rurali approvato con R. decreto 22 ottobre 1910, n. 936, modificato dai RR. decreti 30 giugno 1912, n 857, 11 luglio 1913, n. 1317, 21 marzo 1915, n.441, 1° settembre 1918, n. 14471;
Visti i RR. decreti 1° ottobre 1900, n. 771 e 17 aprile 1910, n. 246;
Visto il regolamento organico per il personale telefonico o approvato con R. decreto 16 maggio 1912, 574 modificato dal R. decreto 6 aprile 1913, n. 462;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche, sono stabilimenti la cui gestione è commessa a speciali incaricati che sono retribuiti a provvigione, hanno qualità di contabili dello Stato o di pubblici ufficiali ed assumono il titolo di ricevitori.