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REGIO DECRETO-LEGGE 2 novembre 1919, n. 2079

Che regola lo stato giuridico ed economico degli ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente. (019U2079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-5-1919 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge sugli stipendi od assegni fissi per il Regio esercito, testo unico, approvato con R decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sugli stipendi fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, e successivo modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sella

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli stipendi per gli ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente sono stabiliti, sulla base del grado e dell'anzianità di servizio effettivo da ufficiale, dalla tabella A, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.