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REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1919, n. 1986

Che regola lo stato giuridico ed economico dei sottufficiali del R. esercito. (019U1986)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1920 al: 18-3-1924
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 25 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa.

La progressione dei gradi di sottufficiali è la seguente:

1° sergente;

2° sergente maggiore;

3° maresciallo; maestro d'arme di terza classe; capo maniscalco di terza classe;

4° maresciallo capo; maestro d'arme di seconda classe; capo maniscalco di seconda classe;

5° maresciallo maggiore; maestro d'arme di prima classe; capo maniscalco di prima classe.