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REGIO DECRETO 4 settembre 1919, n. 1830

Che concede temporaneamente una nuova indennità di caroviveri ai cappellani degli ospedali militari di riserva. (019U1830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  31-10-1919 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Ai cappellani militari provvisti dell'assegno fisso di L. 180 al mese, stabilito dall'art. 8 del decreto del Nostro Luogotenente in data 30 settembre 1915, numero 1458, è concessa, per la durata della guerra, con decorrenza dal 1° maggio 1918, una indennità caroviveri di L. 30 mensili lorde, che, dal 1° ottobre 1918, è elevata a L. 60 mensili lorde.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti - Albricci - Schanzer.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.