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REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1919, n. 1794

Che stabilisce le tabelle organiche e le norme per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura. (019U1794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-10-1919 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti il Regio decreto 22 giugno 1916, n. 755, il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Visto il regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio, approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 138;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi Nostri ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono approvate le tabelle A, B, C, D, E, del personale amministrativo, tecnico, di ragioneria, d'ordine e subalterno, dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, allegate al presente decreto, e i visti d'ordine Nostro, dai ministri per l'agricoltura, por l'industria, il commercio e il lavoro e per il tesoro.

Nelle tabelle A, C, D, E, saranno collocati, secondo il loro grado, classe, ed anzianità, quei funzionari dei ruoli del personale amministrativo, di ragioneria, d'ordine e subalterno, promiscui dell'Amministrazione centrale dei Ministeri per l'agricoltura e per l'industria, il commercio e il lavoro, i quali siano di fatto, alla data della pubblicazione dei presente decreto, assegnati a servizi od uffici dipendenti del Ministero per l'agricoltura, o, se addetti a servizi tuttora comuni, siano retribuiti sul bilancio del Ministero stesso.

Dalla data del presente decreto non sarà consentito alcun trasferimento di personale dai servizi del Ministero di agricoltura a quelli dell'industria, commercio e lavoro e viceversa.

Sono trasferiti nel ruolo amministrativo i funzionari della mola per i servizi tecnici per l'agricoltura, provvisti di laurea in giurisprudenza. Essi saranno collocati nella tabella A, nel grado e nella classe corrispondenti per stipendio a quelli che occupano attualmente nel ruolo per i servizi tecnici, e secondo l'ordine delle rispettive anzianità, in concorso con i funzionari provenienti dal ruolo amministrativo promiscuo.

Sono trasferiti nel ruolo del personale d'ordine gli applicati disegnatori del ruolo per i servizi tecnici. Essi saranno collocati nella tabella D, in relazione al rispettivo stipendio ed anzianità, con le stesse norme di ceti al precedente capoverso.

Nella tabella B saranno collocati, secondo il loro grado, classe e anzianità, i funzionari del ruolo per i servizi tecnici dell'agricoltura, esclusi quelli di cui ai due precedenti capoversi.