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REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1919, n. 1794

Che stabilisce le tabelle organiche e le norme per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura. (019U1794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-10-1919
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti il Regio decreto 22 giugno 1916, n. 755, il testo unico delle
leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22
novembre 1908, n. 693; 
 
  Visto il regolamento organico per il personale dell'Amministrazione
centrale dell'agricoltura, industria e commercio,  approvato  con  R.
decreto 11 gennaio 1912, n. 138; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto coi Nostri ministri per il tesoro,  per  i
lavori pubblici e per l'industria, il commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Sono  approvate  le  tabelle  A,  B,  C,  D,   E,   del   personale
amministrativo,  tecnico,  di  ragioneria,  d'ordine  e   subalterno,
dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, allegate al  presente
decreto, e i visti d'ordine Nostro, dai ministri  per  l'agricoltura,
por l'industria, il commercio e il lavoro e per il tesoro. 
 
  Nelle tabelle A, C, D, E, saranno collocati, secondo il loro grado,
classe, ed  anzianita',  quei  funzionari  dei  ruoli  del  personale
amministrativo,  di  ragioneria,  d'ordine  e  subalterno,  promiscui
dell'Amministrazione centrale dei Ministeri per l'agricoltura  e  per
l'industria, il commercio e il lavoro, i quali siano di  fatto,  alla
data della pubblicazione dei presente decreto, assegnati a servizi od
uffici dipendenti del Ministero per l'agricoltura, o,  se  addetti  a
servizi tuttora comuni, siano retribuiti sul bilancio  del  Ministero
stesso. 
 
  Dalla  data  del  presente  decreto  non  sara'  consentito   alcun
trasferimento di personale dai servizi del Ministero di agricoltura a
quelli dell'industria, commercio e lavoro e viceversa. 
 
  Sono trasferiti nel ruolo amministrativo i  funzionari  della  mola
per i servizi tecnici  per  l'agricoltura,  provvisti  di  laurea  in
giurisprudenza. Essi saranno collocati nella tabella A, nel  grado  e
nella classe corrispondenti  per  stipendio  a  quelli  che  occupano
attualmente nel ruolo per i servizi tecnici, e secondo l'ordine delle
rispettive anzianita', in concorso con i funzionari  provenienti  dal
ruolo amministrativo promiscuo. 
 
  Sono trasferiti nel ruolo  del  personale  d'ordine  gli  applicati
disegnatori del ruolo per i servizi tecnici. Essi  saranno  collocati
nella tabella D, in relazione al rispettivo stipendio ed  anzianita',
con le stesse norme di ceti al precedente capoverso. 
 
  Nella tabella B saranno collocati, secondo il loro grado, classe  e
anzianita',  i  funzionari  del   ruolo   per   i   servizi   tecnici
dell'agricoltura, esclusi quelli di cui ai due precedenti capoversi.