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REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1919, n. 1782

Che autorizza i RR. Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno complementare per gli alunni che abbiano compiuto la durata di corso necessario al conseguimento della laurea commerciale. (019U1782)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 febbraio 1923, n. 499 (in G.U. 17/03/1923, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-10-1919 al: 24-11-1921
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




In ogni Istituto superiore di studi commerciali potrà aprirsi un anno complementare di studi per gli alunni che abbiano compiuto la durata di corso necessaria al conseguimento della laurea commerciale con uno o più gruppi di insegnamenti diretti ad integrarne ed a specializzarne la preparazione.

La istituzione dell'anno di corso complementare avrà luogo con le norme stabilite nell'art. 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268 per la istituzione di insegnamenti aggregati. Gli insegnamenti da impartire nel detto corso saranno determinati nel decreto Reale di istituzione.