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REGIO DECRETO-LEGGE 17 agosto 1919, n. 1629

Concernente il pagamento delle indennità pel risarcimento dei danni di guerra pei quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere non oltre un milione il limite di somma stabilito dall' art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884 n.2016 (serie 3ª) per la emissione dei relativi mandati. (019U1629)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 dicembre 1922, n. 1828 (in G.U. 01/02/1923, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-9-1919 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il R decreto 17 febbraio 1884, n 2016 (serie 3ª), col quale è approvato il testo unico della legge su l'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;
Veduto il testo unico delle disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919 n. 426 ;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro per le terre liberate di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e dei ministri del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il pagamento delle indennità definitive, liquidate a titolo di risarcimento di danni di guerra, e il pagamento delle anticipazioni in denaro, concesse sia dagli agenti delle imposte dirette, sia dagli intendenti di finanza, sia dalle Commissioni di accertamento e di liquidazione, viene in ogni caso eseguito su provvedimento dell'intendente di finanza, competente per territorio.

Il ministro del tesoro mette all'uopo a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari, con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n 2018 (serie 3ª) per la emissione dei relativi mandati.