Che riapre e proroga il termine stabilito dal decreto Luogotenenziale
3 settembre 1916, n. 1276, per la presentazione delle domande
d'indennizzo in conseguenza di danni recati dal nemico con atti
contrari ai principi del diritto di guerra. (019U1558)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1919
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)