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REGIO DECRETO 10 agosto 1919, n. 1458

Che sotto determinate condizioni, autorizza di non farsi luogo al procedimento, prescitto dall'articolo 607 del Codice penale militare marittimo, per perdite di RR. navi. (019U1458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))