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REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1919, n. 1425

Che deferisce entro i limiti stabiliti dal decreto medesimo rispettivamente agli agenti delle imposte dirette e agli intendenti di finanza gli accertamenti e le liquidazioni dei danni di guerra. (019U1425)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-9-1919 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Veduto il testo unico delle disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e dei ministri del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 24 del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750 modificato coll'art 1 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, e di conseguenza all'art. 25 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, che approva il testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, è sostituito il seguente:

Art. 25. - Le domande per risarcimento dei danni di guerra sono presentate all'agente delle imposte dirette competente per territorio, il quale fattane rapidamente l'istruttoria, e uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, determina l'indennità purché questa, a suo giudizio, non superi le lire venticinque mila, e può entro tale limite concordarla col danneggiato. Nell'istruttoria e nelle trattative l'agente delle imposte dirette si fa coadiuvare, occorrendo, da uno o più membri della Commissione mandamentale per le imposte dirette.

Quando l'ammontare della indennità superi, a giudizio dell'agente delle imposte dirette, la cifra di lire venticinquemila egli trasmette la domanda all'intendente di finanza, il quale, uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, determina l'indennità stessa e può concordarla col danneggiato.

Gli accordi sono soggetti alla omologazione della Commissione di cui all'art. 26

Ove l'accordò non avvenga, il contraddittorio davanti la suddetta Commissione avrà luogo secondo la rispettiva competenza, in confronto dell'agente delle imposte dirette o dell'Intendente di finanza, i quali possono farsi rappresentare da un funzionario dello Stato.

L'agente delle imposte dirette nel limite della competenza stabilito al primo comma, e l'Intendente di finanza, dopo la presentazione della domanda e quando non vi sia controversia intorno allo stato delle persone o al diritto di queste sulle cose danneggiate, possono concedere un'anticipazione a titolo di acconto, non oltre il limite del terzo della somma che essi ritengano dovuta e, in ogni caso, non oltre le L. 10 000.

Con decreto del ministro delle terre liberate, di concerto col ministro del tesoro saranno stabilite le norme per tali anticipazioni che possono essere concesse anche nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.