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REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1919, n. 1384

Che estende ai Comuni colpiti dal terremoto del 29 giugno 1919 e da indicarsi con decreto Ministeriale, le disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, e reca inoltre altri provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918. (019U1384)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-8-1919 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri ministro segretario di Stato per l'interno e con i ministri segretari di Stato per il tesoro, per la grazia e giustizia e per i culti, per le finanze, per l'istruzione pubblica e per i trasporti marittimi e ferroviari;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono estese ai Comuni colpiti dal terremoto del 29 giugno 1919, che saranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici, tutte le disposizioni stabilite col decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, per le località danneggiate dai terremoti del 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918, autorizzandosi, per la relativa spesa, una prima assegnazione di somma di lire dieci milioni, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920.

Il sussidio che lo stato può concedere a norma dell'art. 2 del predetto decreto Luogotenenziale per le riparazioni di stabili, che si eseguono durante gli esercizi finanziari 1919-920 e 1920-921, sarà determinato nella somma corrispondente alla spesa di mano d'opera sino al massimo di lire duemilacinquecento e nella somministrazione gratuita dei materiali occorrenti ed impiegabili con tale somma, secondo la perizia approvata dal genio civile.

Per la riparazione delle case coloniche, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, lo stato provvede altresì al trasporto gratuito dei materiali sul luogo d'impiego dalle stazioni.