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REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1919, n. 1327

Concernente facilitazioni alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata. (019U1327)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/09/1921)
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Testo in vigore dal:  13-8-1919

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, contenente provvedimenti a favore di ferrovie;
Sulla proposta del Nostro ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro i limiti di tempo indicati all'art. 1 (primo comma) del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, e limitatamente alle concessioni di linee ferroviarie che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 1 e 2 del decreto stesso, è data facoltà al Governo, ove speciali condizioni lo richiedano, di prescindere nel piano finanziario dalla parte della spesa che si riferisce all'armamento e completamento della linea, determinando così in un primo tempo la quota di sovvenzione relativa alla sola costruzione della sede stradale e dei fabbricati, salvo a determinare in seguito l'ulteriore quota di sovvenzione relativa al detto armamento e completamento della linea.

La concessione riguarderà sempre l'intera costruzione della ferrovia e l'esercizio di essa.