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REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1919, n. 1327

Concernente facilitazioni alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata. (019U1327)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/09/1921)
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Testo in vigore dal: 13-8-1919
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  23  febbraio  1919,  n.   303,
contenente provvedimenti a favore di ferrovie; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro dei lavori pubblici, di concerto
col ministro del tesoro; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Entro i limiti di tempo  indicati  all'art.  1  (primo  comma)  del
decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919,  n.  303,  e  limitatamente
alle concessioni di linee ferroviarie che si trovino nelle condizioni
indicate negli articoli 1 e 2 del decreto stesso, e' data facolta' al
Governo, ove speciali condizioni lo richiedano,  di  prescindere  nel
piano  finanziario  dalla  parte  della  spesa   che   si   riferisce
all'armamento e completamento della linea, determinando cosi'  in  un
primo tempo la quota di sovvenzione relativa  alla  sola  costruzione
della sede stradale e dei fabbricati, salvo a determinare in  seguito
l'ulteriore quota  di  sovvenzione  relativa  al  detto  armamento  e
completamento della linea. 
 
  La  concessione  riguardera'  sempre  l'intera  costruzione   della
ferrovia e l'esercizio di essa.