stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1919, n. 719

Che fissa i ruoli organici dei professori ordinari e straordinari delle RR. Università e di alcuni Istituti d'istruzione superiore. (019U0719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-6-1919
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto l'art.  25  del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  la  istruzione
pubblica, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore
straordinario di materie obbligatorie assegnati alle varie Facolta' e
scuole delle RR. Universita' e dei posti di professore ordinario e di
professore straordinario assegnati alle Regie scuole di  applicazione
per gli ingegneri, alle RR. scuole superiori di medicina veterinaria,
al R. Istituto tecnico superiore di Milano, alla R. scuola  superiore
politecnica di Napoli e alla R. Accademia  scientifico-letteraria  di
Milano, e' stabilito in conformita' della tabella annessa al presente
decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di  Stato
per la istruzione pubblica. 
 
  Rimangono  immutati  gli  attuali  ruoli  organici  dei  posti   di
professore ordinario e di professore straordinario  assegnati  al  R.
Istituto di studi superiori di Firenze, al R. Politecnico di  Torino,
alla R. scuola superiore navale di Genova, agli Istituti  clinici  di
perfezionamento di Milano e dei posti  di  direttore  assegnati  agli
osservatori astronomici di Milano, Napoli e Roma, e  all'osservatorio
vesuviano di Napoli, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25
sopracitato.