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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 27 aprile 1919, n. 661

Che reca un'aggiunta all'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, per l'incremento della produzione zootecnica nazionale. (019U0661)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-5-1919 al: 15-12-2009
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri dell'interno, della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, che enumera le iniziative di carattere zootecnico che possono essere promosse od incoraggiate dal Ministero per la agricoltura, viene aggiunto il seguente comma:

«n) promuove ed incoraggia le iniziative aventi per scopo la conservazione, il trasporto ed il commercio di prodotti agricoli e zootecnici deperibili, favorendo altresì lo studio e la propaganda intesa ad estendere ed intensificare, nel paese, la organizzazione frigorifera applicata ai prodotti anzidetti».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Riccio - Caviglia - Stringher.

Visto, il guardasigilli: Facta.