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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1919, n. 454

Recante provvedimenti per gli impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per la produzione e distribuzione di energia meccanica od elettrica. (019U0454)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 574 (in G.U. 14/04/1926, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-4-1919 al: 27-2-1922
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei tre anni dalla data del presente decreto potranno concedersi, in analogia a quanto dispone il decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per la produzione e distribuzione di energia meccanica od elettrica in servizio diretto o ad integrazione di centrali idro-elettriche, o per altre forme di utilizzazione.

La sovvenzione governativa annua può essere accordata per un periodo non superiore a venti anni fino ad un massimo di L. 150 a kw. installato per gli impianti di produzione e distribuzione di energia meccanica od elettrica, e di L. 4 per ogni milione di calorie di potenzialità termica annua installata per gli altri impianti, da ripartirsi in entrambi i casi con l'atto di concessione in una quota fissa per l'impianto ed in una quota per l'esercizio.

La sovvenzionabilità degli impianti e la misura della sovvenzione (che in nessun caso dovrà superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario) viene stabilita con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Per un triennio dalla data del presente decreto sono aggregati al Consiglio superiore delle acque, per l'esame delle questioni di cui al comma precedente, tre esperti di impianti per utilizzazione di combustibili fossili nazionali, nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Gli articoli 5 e 6 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sono estesi alla concessione di sovvenzioni di cui al presente decreto.

Le opere occorrenti per la costruzione o trasformazione ed esercizio degli impianti sono dichiarate di pubblica utilità.