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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 23 febbraio 1919, n. 303

Che dispone l'aumento dei limiti di sovvenzione chilometrica governativa a ferrovie e tramvie extraurbane. (019U0303)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-3-1919 al: 25-2-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per le ferrovie pubbliche, concesse all'industria privata entro due anni dalla data del presente decreto e per i tronchi di esse aperti all'esercizio entro il termine di sei anni dalla data medesima, i limiti della sovvenzione chilometrica, stabiliti dall'articolo 27 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, num. 1447, in lire 5000, lire 5700 e lire 10,000, sono rispettivamente elevati a lire 7500, lire 8500 e lire 15,000.

Può essere accordata la sovvenzione chilometrica fino al limite massimo di lire 15,000 anche alle ferrovie che mettano capo a località dotate di uno scalo marittimo, fluviale e lacuale, o che congiungano centri di notevole importanza agricola, industriale e commerciale all'esistente rete ferroviaria.

Qualora si adotti la trazione elettrica, o sistemi speciali di trazione, i detti limiti sono rispettivamente elevati a lire 9,500, lire 10,500, lire 17,000.