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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 27 febbraio 1919, n. 219

Che reca provvedimenti per la città di Napoli. (019U0219)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito con modificazioni dalla L. 24 agosto 1921, n. 1290 (in G.U. 30/09/1921, n.230).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-3-1919
al: 26-12-1919
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  ministro
segretario di Stato per l'interno, di concerto con i ministri per  la
grazia, giustizia e culti, per le  finanze,  per  il  tesoro,  per  i
lavori  pubblici,  per  l'istruzione  pubblica  e  per   l'industria,
commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Fino a quando non sara' effettuata la conversione  in  cartelle  di
credito comunale e provinciale 3,75%, autorizzata  con  l'articolo  9
della legge  12  marzo  1911,  n.  258,  del  prestito  unificato  in
obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198  (serie
3ª), lo Stato corrispondera' al Comune di Napoli, a cominciare  dalla
scadenza  del  1°  gennaio  1919,  un  contributo   semestrale   pari
all'ammontare della imposta di ricchezza  mobile  e  della  tassa  di
negoziazione percepite sugli interessi delle dette obbligazioni. 
 
  La somma necessaria per tale contributo sara' iscritta nel bilancio
del ministero del tesoro per l'esercizio 1918-19 e seguenti.