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DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1919, n. 6

che stabilisce norme per l'erogazione dei fondi instituiti per sussidi a favore della disoccupazione involontaria. (019U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1919)
Testo in vigore dal: 31-1-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduti i decreti Luogotenenziali 29  aprile  1917,  n.  670,  e  24
luglio 1917, n. 1185, concernenti l'inscrizione  degli  operai  degli
stabilimenti ausiliari alla Cassa  nazionale  di  previdenza  per  la
invalidita' e la vecchiaia degli operai e la costituzione di un fondo
per la disoccupazione involontaria; 
 
  Veduto il  decreto  Luogotenenziale  17  novembre  1918,  n.  1698,
contenente provvedimenti per la disoccupazione involontaria; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro, di concerto con il  presidente  del  Consiglio
dei ministri, ministro dell'interno, e con  i  ministri  del  tesoro,
delle finanze, delle poste e dei telegrafi 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il fondo di disoccupazione costituito in forza  delle  disposizioni
dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917,
n. 1185, e il fondo stanziato in bilancio col decreto Luogotenenziale
17 novembre 1918, n. 1698, per sussidi di disoccupazione agli operai,
sono erogati con le norme del presente decreto.