che proroga il termine indicato dalla legge 23 giugno 1918, n. 830,
circa l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno
finanziario 1918-919, fino a quando i medesimi non siano approvati
per legge. (018U1908)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1919
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)