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LEGGE 19 dicembre 1918, n. 1908

che proroga il termine indicato dalla legge 23 giugno 1918, n. 830, circa l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno finanziario 1918-919, fino a quando i medesimi non siano approvati per legge. (018U1908)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))