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DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 novembre 1918, n. 1857

Che proroga, fino a sei mesi dopo la pace, i termini contenuti nel testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n.1399. (018U1857)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1924)
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Testo in vigore dal:  1-1-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e dei ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il termine stabilito dagli articoli 63 e 120 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, per le alienazioni di aree agli enti morali a condizioni di favore od anche gratuitamente e per le espropriazioni por l'attuazione del piano regolatore di Messina, sono prorogati fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace.