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DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 ottobre 1918, n. 1672

Che fino a sei mesi dopo la conclusione della pace stabilisce norme per la costituzione di nuovi collegi probivirali. (018U1672)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/12/1925)
Testo in vigore dal:  1-12-1918 al: 1-12-1925
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
in virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;
Considerata la necessità di provvedere, durante l'attuale stato di guerra, alla istituzione ed al funzionamento dei collegi di probiviri con norme parzialmente difformi da quelle prescritte dalla legge e dal regolamento citati, nonché la necessità di istituire, ove i predetti collegi manchino, speciali Commissioni per la definizione delle controversie individuali dal lavoro nelle industrie mobilitate;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sella

preposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato della grazia e giustizia, del tesoro, della guerra e delle armi e trasporti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Dalla data del presente decreto fino a sei mesi dopo la concessione pace, a parziale deroga delle norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n.295 e nel relativo regolamento del 26 aprile 1894, n. 179, si osserveranno, per la costituzione di nuovi Collegi probivirali per il funzionamento di essi e dei preesistenti, le disposizioni seguenti.