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LEGGE 8 settembre 1918, n. 1547

Che approva la Convenzione addì 6 agosto 1913 fra l'Italia e la Repubblica di San Marino per la circolazione dei velocipedi e degli automobili. (018U1547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-11-1918

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di San Marino per la circolazione dei velocipedi e automobili, firmata a Roma il 6 agosto 1913, e le cui ratifiche furono scambiate pure a Roma il 3 settembre 1918.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Sonnino - Dari - Meda.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.