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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 agosto 1918, n. 1315

Che modifica l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1307, relativo al conferimento di posti gratuiti e semigratuiti negli Istituti pubblici di educazione. (018U1315)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/1918
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Testo in vigore dal: 9-11-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo
dei poteri straordinari per la guerra; 
 
  Veduta la legge 25 marzo 1917, n. 481, relativa alla protezione  ed
assistenza degli invalidi della guerra; 
 
  Veduto  il  decreto  Luogotenenziale  26  luglio  1917,  n.   1307,
riguardante  il  conferimento  dei  posti  di  favore  nei   Convitti
nazionali e negli Istituti femminili  di  educazione  dipendenti  dal
Ministero dell'istruzione pubblica; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di  Stato  per  l'istruzione
pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'art. 3 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917,  n.  1307,  e'
cosi' modificato: 
 
  «Nell'assegnazione dei posti  di  studio  di  cui  all'art.  1  del
decreto stesso sara' data la preferenza, con deroga per gli  Istituti
dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica,  da  ogni  vigente
disposizione relativa ai limiti di eta' ed ai titoli di studio: 
 
  1° ai giovani resi inabili a causa della guerra, a  condizione  che
la loro imperfezione somatica sia tale da permettere,  in  base  alle
vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione  nei  Convitti
nazionali e negli Istituti femminili  di  educazione  dipendenti  dal
Ministero della istruzione pubblica; 
 
  2° agli orfani dei militari caduti in guerra e di coloro  che  sono
morti a causa della guerra; 3° ai figli di  coloro  che  per  ferite,
malattie contratte in guerra  e  a  causa  della  guerra  siano  resi
inabili a proficuo lavoro. 
 
  I figli di coloro che, pur non  essendo  resi  inabili  a  proficuo
lavoro, siano rimasti menomati  per  ferite,  malattie  contratte  in
guerra o a causa della guerra, non godranno il beneficio della deroga
sopraccennata, ma avranno la preferenza, a parita' di  titoli,  sugli
altri concorrenti che non si  trovino  nelle  condizioni  di  cui  ai
numeri 1, 2 e 3.