Che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, sino a
quando non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre
1918, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo
per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1918-919. (018U0853)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1918
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)