stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 maggio 1918, n. 691

Che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pace prescrive la tenuta di apposito registro per tutti coloro che esercitano il cambio delle monete o fanno il commercio di materie preziose d'oro, ed autorizza altresì gli Istituti di emissione a ricevere in deposito speciale fruttifero le monete d'oro. (018U0691)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-6-1918 al: 8-5-2025
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA Dl GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduti gli articoli 1 e 4 del R. decreto 6 agosto 1914, n. 790, e 1 e 2 della legge 21 marzo 1915, n. 273, sul divieto di esportazione di monete e di metalli preziosi;
Veduto il decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 496, che proibisce l'incetta e la tesaurizzazione delle monete a corso legale;
Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, che vieta la fusione e la demonetazione per uso industriale o privato di monete di qualsiasi specie;
Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 204;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e lavoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la durata della guerra, a partire dall'ottavo giorno dopo la pubblicazione del presente decreto e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, tutti coloro che esercitano il cambio delle monete o fanno commercio di materie preziose d'oro, saranno obbligati a tenere un apposito registro per le contrattazioni della specie, soggetto alle discipline di cui all'art. 23 del Codice di commercio.

In questo registro saranno elencate di seguito e senza spazio in bianco distintamente, in ordine di data, tutte le operazioni sia di acquisto, sia di vendita d'oro monetato, indicando il nome e cognome, la nazionalità e il domicilio del venditore o del compratore, e specificando la qualità delle valute e la ragione dell'operazione.
Nel registro dovranno specificarsi anche le monete d'oro che venissero incassate o sborsate a titolo di pagamento o per baratti o per qualsiasi altro motivo, oltre quelli indicati nel comma precedente.