Che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pace
prescrive la tenuta di apposito registro per tutti coloro che
esercitano il cambio delle monete o fanno il commercio di materie
preziose d'oro, ed autorizza altresì gli Istituti di emissione a
ricevere in deposito speciale fruttifero le monete d'oro. (018U0691)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1918
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)