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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 maggio 1918, n. 678

Che, per il periodo dal 1° giugno 1918 e fino a sei mesi dopo la pace, detta norme speciali circa la liquidazione delle indennità per gli infortuni degli operai delle solfatare della Sicilia. (018U0678)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1921)
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Testo in vigore dal: 12-6-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduti la legge (testo  unico)  31  gennaio  1904,  n.  51,  ed  il
regolamento  13  marzo  1904,  n.  141,  per  l'assicurazione   degli
infortuni degli operai sul lavoro, e la legge 14 luglio 1907, n. 527,
ed il  relativo  regolamento  14  giugno  1908,  n,  462,  contenenti
speciali disposizioni per gli  infortuni  sul  lavoro  nelle  solfare
della Sicilia; 
 
  Veduto il R. decreto 14 maggio 1914, n. 500, col quale  sono  state
approvate le tabelle  dei  salari  medi  per  la  liquidazione  delle
indennita' di infortunio, agli operai delle solfare della Sicilia; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di apportare  un  temporaneo  aumento  alle
predette tabelle in relazione ai salari effettivi  determinati  dalle
condizioni dell'attuale mercato del lavoro; 
 
  Esaminate le proposte dell'Ufficio distrettuale  delle  miniere  di
Caltanissetta; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La liquidazione delle indennita' per  gli  infortuni  dagli  operai
delle solfare della Sicilia, che avverranno nel periodo dal 1° giugno
1918 fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, sara' effettuata
in base ai salari medi  stabiliti  nelle  tabelle  approvate  col  R.
decreto 14 maggio 1914, n. 500, aumentati delle misure stabilite  con
l'articolo seguente, fermi rimanendo i  limiti  di  indennita'  e  di
salario di cui agli articoli 9 e, 12 della  legge  (testo  unico)  31
gennaio 1904; n.51.