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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1918, n. 589

Che detta norme concernenti le riassicurazioni. (018U0589)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1920)
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Testo in vigore dal:  11-5-1918 al: 4-1-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri per gli affari esteri, per le colonie, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le imprese nazionali di assicurazione, che hanno in corso con imprese assicuratrici o riassicuratrici di paesi nemici, trattati generali o contratti di riassicurazione o di cessione di rischi, non potranno, a partire dal 30° giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, riassicurare o cedere alle dette Compagnie i rischi assunti.

Per i rischi in corso al 30° giorno predetto, si osservano le norme seguenti:

a) le riassicurazioni e cessioni su contratti di assicurazione sulla vita resteranno in vigore fino alla estinzione dei singoli rischi;

b) le riassicurazioni e cessioni dei rischi della navigazione resteranno in vigore fino ad estinzione dei singoli rischi;

c) le riassicurazioni e cessioni effettuate relativamente a ogni altro rischio, saranno mantenute in vigore per il periodo di tempo cui si riferisce l'ultima rata di premio incassata.

Le risultanze attive dei conti di riassicurazione saranno accantonate presso le imprese cedenti fino a nuova disposizione.

Le imprese straniere legalmente operanti nel Regno sono tenute all'osservanza delle disposizioni del presente articolo per i rischi assunti in Italia e nelle colonie.