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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1918, n. 583

Che istituisce in Roma un Comitato giurisdizionale per la decisione delle controversie circa gli approvvigionamenti e le precettazioni e requisizioni, stabilendo altresì norme per lo svolgimento dei relativi ricorsi. (018U0583)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1924)
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Testo in vigore dal: 1-3-1924
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per Volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 22 giugno 1913, n. 693; 
 
  Veduti il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506, e i Nostri decreti  30
ottobre 1915, n. 1570, 2 agosto 1916, n.  926,  27  agosto  1916,  n.
1100, 16 gennaio 1917, n. 158, 26 aprile 1917, n.  699,  30  dicembre
1917, n. 2145, e 3 gennaio 1918, n. 49; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
segretario di Stato per l'interno, di concerto con i  ministri  della
guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria,  commercio  e
lavoro, delle armi e munizioni, dei lavori pubblici, della  grazia  e
giustizia e del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le controversie relative a concessioni o ad  acquisti  di  merci  e
derrate   da   parte   del    Commissariato    generale    per    gli
approvvigionamenti e consumi, delle autorita' militari e dei Consorzi
provinciali di approvvigionamento  per  provvedere  all'alimentazione
del R. esercito, della R. marina e della popolazione civile,  nonche'
le controversie relative a precettazioni, a requisizioni e ad incette
di cose di qualsiasi genere  e  di  prestazioni  personali,  ordinate
dalla autorita' civile o militare, comunque  vi  sia  interessata  la
pubblica amministrazione, sono demandate  al  giudizio  del  Comitato
giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, che ha
sede in Roma. ((1)) 
 
  Il  Comitato  giurisdizionale  decide   inoltre   di   ogni   altra
controversia gia' deferita al giudizio del Comitato dei  Ricorsi,  di
cui nell'aia 6, lettera b),  del  decreto  Luogotenenziale  2  agosto
1916, n. 926. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio  Decreto  23  febbraio  1924,  n.  234,  convertito  senza
modificazioni dalla L. 17 aprile  1925,  n.  473,  ha  disposto  (con
l'art. 5, comma 1) che il Comitato giurisdizionale di cui al presente
decreto cessera' di funzionare con il 31 dicembre 1924.