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DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 marzo 1918, n. 413

Che proroga a tutto il 31 agosto 1918 il termine per la presentazione al cambio delle monete divisionarie d'argento. (018U0413)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/1918)
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Testo in vigore dal:  24-4-1918 al: 28-9-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;
Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, che provvede per il ritiro delle monete divisionarie d'argento;
Veduto il decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1990, che proroga a tutto il 30 aprile 1917 il termine utile per la presentazione al cambio delle monete stesse;
Ritenuta l'opportunità di accordare una ulteriore proroga per tale cambio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionarie d'argento stabilito col decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1990, al 30 aprile 1918, è prorogato a tutto il 31 agosto 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - NITTI - FERA.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.