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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 febbraio 1918, n. 321

Che modifica il regolamento approvato con Regio decreto 6 maggio 1911, n. 388, per la parte relativa agli esami di ammissione alla carriera diplomatica e consolare. (018U0321)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1918
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Testo in vigore dal: 7-4-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento e il  servizio
alternato tra l'interno  e  l'estero  nelle  carriere  diplomatica  e
consolare, approvato col R. decreto 6 maggio 1911, n. 388; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli articoli 5, 6, 7,  8  e  le  tabelle  A  e  B  del  regolamento
approvato col R. decreto 6 maggio 1911, n. 388, sono modificati  come
segue: 
 
    Art. 5. - Gli esami verseranno sulle seguenti materie: 
 
    Diritto internazionale. 
 
    Istituzioni di diritto e di procedura civile. 
 
    Diritto commerciale e marittimo. 
 
    Diritto costituzionale ed istituzioni di diritto amministrativo. 
 
    Istituzioni di diritto e di procedura penale. 
 
    Storia moderna. 
 
    Geografia. 
 
    Economia politica e nozioni di statistica. 
 
    Stenografia. 
 
  Il  programma  particolareggiato  delle   materie   d'esame   sara'
stabilito con decreto Ministeriale, e non potra' essere  variato  nei
sei mesi precedenti  il  concorso.  Esso  sara'  sempre  ripubblicato
insieme al decreto che bandisce il concorso. 
 
  L'esame versera' altresi' sulla  lingua  francese  e  sulla  lingua
inglese o tedesca a scelta del concorrente. 
 
  Della lingua francese i concorrenti dovranno dimostrare la perfetta
conoscenza. 
 
  Per la stenografia i concorrenti dovranno dichiarare con quale  fra
i metodi  regolarmente  approvati  e  riconosciuti  dalla  competente
autorita' intendono essere esaminati; e in essa  dovranno  dimostrare
abilita' e perizia con una prova pratica. 
 
    Art. 6. - Gli esami saranno dati da una Commissione  composta  di
un presidente e di quattro  membri,  nominati  volta  per  volta  con
decreto Ministeriale, che sara' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale
prima che abbiano  principio  gli  esami,  e  dei  quali  tre  almeno
estranei all'Amministrazione. 
 
  Saranno  aggregati  alla  Commissione,  col  medesimo  decreto,  un
esaminatore per la lingua francese, uno per la  lingua  inglese,  uno
per la lingua tedesca, e uno o piu' per  la  stenografia,  secondo  i
vari metodi dichiarati dai concorrenti e ammessi  dalla  Commissione.
Gli esaminatori avranno voto  soltanto  nell'esame  delle  rispettive
lingue o della stenografia. 
 
  Le funzioni di segretario saranno disimpegnate (senza voto)  da  un
funzionario della carriera diplomatica o consolare  al  quale  potra'
essere aggiunto un vice-segretario. 
 
  Un Comitato di  vigilanza  composto  di  funzionari  di  grado  non
inferiore a quello di  consigliere  di  Legazione  di  2ª  classe,  o
console di 1ª classe, coadiuvera'  la  Commissione  esaminatrice  nel
curare  la  regolarita'  del  concorso  e  l'osservanza  delle  norme
disciplinari stabilite dagli articoli 5, 7 e  9  del  regolamento  24
novembre 1908, numero 756. 
 
    Art. 7. - Gli esami saranno scritti ed orali. 
 
  Gli esami scritti saranno sei e  verseranno  rispettivamente  sulle
seguenti materie: 
 
    1. Diritto internazionale. 
 
    2. Economia politica. 
 
    3. Storia moderna. 
 
    4. Lingua francese. L'esame consistera' nello svolgimento  di  un
tema di comune coltura. 
 
    5. Lingua inglese o tedesca, a scelta  dei  concorrenti.  L'esame
consistera' nella traduzione di un brano in prosa di  autore  moderno
inglese o tedesco in lingua italiana, e nella versione di un brano in
prosa di autore moderno italiano in lingua inglese o tedesca. 
 
    6. Stenografia. L'esame  consistera'  in  una  prova  pratica  di
dettatura, trascrizione dei segni stenografici in caratteri comuni, e
lettura innanzi la Commissione. 
 
  La Commissione potra' respingere senza leggerli i  lavori  che  non
siano scritti graficamente bene. 
 
  Gli esami scritti precederanno gli orali  e  saranno  dati  in  sei
giorni consecutivi, non computando i giorni festivi. 
 
  Gli  esami  orali  verseranno  su   tutte   le   materie   indicate
nell'articolo 5, meno che per la stenografia. 
 
    Art. 8. 
 
  Nel giorno precedente  a  quello  stabilito  per  l'apertura  degli
esami, la Commissione si adunera' per formulare  almeno  cinque  temi
per ciascuna materia. 
 
  In ognuno dei primi cinque giorni  fissati  per  le  prove  scritte
sara' sorteggiato in presenza dei candidati sia la materia di  esame,
sia il tema da svolgersi. 
 
  I concorrenti avranno tempo da mezzodi' alle ore venti per svolgere
i temi di diritto internazionale, di economia politica e di storia. 
 
  Per lo svolgimento  del  tema  di  lingua  francese  i  concorrenti
avranno cinque ore di tempo; per lo svolgimento del  tema  di  lingua
inglese o tedesca quattro ore. 
 
  Per la prova pratica  di  stenografia  saranno  assegnati  sessanta
minuti, dei  quali  dieci  per  la  dettatura,  e  cinquanta  per  la
trascrizione e lettura. 
 
  Per tutta la durata degli esami scritti saranno presenti, a  turno,
nella sala  ove  gli  esami  hanno  luogo,  almeno  un  membro  della
Commissione esaminatrice ed almeno  uno  del  Comitato  di  vigilanza
oltre il segretario. 
 
  La graduatoria degli esami scritti sara' pubblicata prima che siano
iniziati gli esami orali. 
 
                                                           Tabella A. 
 
  TABELLA  dei  coefficienti  d'importanza  dei  vari  esami  per  la
carriera diplomatica. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Tabella B. 
 
  TABELLA  dei  coefficienti  d'importanza  dei  vari  esami  per  la
carriera consolare. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1918. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                   ORLANDO - SONNINO. 
 
  Visto, Il guardasigilli: SACCHI.