Che dà facoltà al ministro delle finanze di regolare con propri
decreti il trattamento economico del personale operaio della
manifattura dei tabacchi di Venezia e di altri stabilimenti, che per
effetto della guerra dovessero sospendere temporaneamente il loro
funzionamento. (017U2112)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1918