Che per la durata della guerra, e fino ad un anno successivo a quello
della conclusione della pace, autorizza le Casse di risparmio
ordinarie ed i Monti di pietà a defalcare dall'ammontare complessivo
dei depositi una somma uguale a quella dei buoni del tesoro di loro
proprietà. (017U2082)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1918