stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1917, n. 1947

Con cui si autorizzano i professori ufficiali delle Regie scuole superiori di agricoltura a tenere corsi privati e s'istituisce e regola la concessione della libera docenza in dette scuole. (017U1947)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/1917
nascondi
vigente al 21/06/2024
Testo in vigore dal: 2-1-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 19 luglio 1909, n. 527; 
 
  Vieto il R. decreto 1° novembre  1888,  n.  5783,  che  approva  il
regolamento organico della R.  scuola  superiore  di  agricoltura  di
Milano; 
 
  Visto  il  R.  decreto  7   luglio   1907,   n.   CCCCLXXX   (parte
supplementare), che approva il regolamento per la R. scuola superiore
di agricoltura di Portici; 
 
  Visto il R. decreto  11  febbraio  1904,  n.  71,  che  approva  il
regolamento  del  R.  Istituto  superiore  agrario  sperimentale   di
Perugia; 
 
  Tenuti presenti i voti del Consiglio per la istruzione agraria; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I professori ufficiali (ordinari, straordinari e incaricati)  delle
RR. scuole superiori di agricoltura, oltre  all'insegnamento  che  e'
oggetto della cattedra che essi occupano, potranno dare, nelle scuole
cui sono addetti, corsi privati su tutte le materie che si  insegnano
o su materie affini. Nessuno di essi puo' ripetere, a titolo privato,
l'insegnamento che da' o dovrebbe dare a titolo pubblico. 
 
  Nessun insegnante ufficiale puo' tenere piu' di un corso privato. 
 
  L'insegnante ufficiale, che  abbia  anche  un  incarico,  non  puo'
tenere corsi privati.