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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 novembre 1917, n. 1912

Che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni, durante lo stato di guerra, a riassicurare i rischi ordinari della navigazione. (017U1912)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1920)
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Testo in vigore dal:  3-12-1917 al: 18-2-1920
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dei traffici, di provvedere alla riassicurazione dei rischi ordinari della navigazione;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per la marina e per i trasporti;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato, durante lo stato di guerra, a riassicurare nei limiti che saranno stabiliti con decreto del ministro d'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello del tesoro, i rischi ordinari della navigazione assunti da Società nazionali di assicurazioni marittime e da Sindacati o Consorzi nazionali di mutua assicurazione.