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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 novembre 1917, n. 1912

Che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni, durante lo stato di guerra, a riassicurare i rischi ordinari della navigazione. (017U1912)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1920)
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Testo in vigore dal:  19-2-1920
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dei traffici, di provvedere alla riassicurazione dei rischi ordinari della navigazione;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per la marina e per i trasporti;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato, durante lo stato di guerra, a riassicurare nei limiti che saranno stabiliti con decreto del ministro d'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello del tesoro, i rischi ordinari della navigazione assunti da Società nazionali di assicurazioni marittime e da Sindacati o Consorzi nazionali di mutua assicurazione.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 29 gennaio 1920, n. 115, convertito, senza modificazioni, dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La speciale gestione per le operazioni dell'istituto nazionale delle assicurazioni di cui al decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912, e al decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 565, si considera chiusa col 31 dicembre 1919 e da questa data i rischi in corso si considerano gestiti in proprio dall'Istituto nazionale delle assicurazioni".