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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 novembre 1917, n. 1912

Che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni, durante lo stato di guerra, a riassicurare i rischi ordinari della navigazione. (017U1912)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1920)
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Testo in vigore dal: 19-2-1920
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri  conferiti  al
Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Ritenuta l'opportunita', nell'interesse dei traffici, di provvedere
alla riassicurazione dei rischi ordinari della navigazione; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro, di concerto coi ministri  segretari  di  Stato
per il tesoro, per la marina e per i trasporti; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato, durante lo
stato di guerra, a riassicurare nei limiti che saranno stabiliti  con
decreto del ministro d'industria, commercio e lavoro, di concerto con
quello del tesoro, i rischi ordinari  della  navigazione  assunti  da
Societa' nazionali  di  assicurazioni  marittime  e  da  Sindacati  o
Consorzi nazionali di mutua assicurazione. ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il  Regio  D.L.  29  gennaio  1920,  n.  115,   convertito,   senza
modificazioni, dalla L. 17 aprile  1925,  n.  473  ha  disposto  (con
l'art. 3, comma 1)  che  "La  speciale  gestione  per  le  operazioni
dell'istituto  nazionale  delle  assicurazioni  di  cui  al   decreto
Luogotenenziale  11  novembre   1917,   n.   1912,   e   al   decreto
Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 565, si considera  chiusa  col  31
dicembre 1919 e da questa data  i  rischi  in  corso  si  considerano
gestiti in proprio dall'Istituto nazionale delle assicurazioni".