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DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 ottobre 1917, n. 1550

Concernente provvedimenti sulle monete metalliche e sui buoni di cassa. (017U1550)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1920)
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Testo in vigore dal: 22-12-1917
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri  conferiti  al
Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visti i decreti Luogotenenziali del 1° aprile 1917, nn. 495 e 496; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto  coi  ministri  di  grazia  e   giustizia,   dell'industria,
commercio e lavoro, delle finanze e delle poste e dei telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le monete divisionali di argento di conio nazionale da 2 lire, da 1
lira e da 50 centesimi saranno cambiate, dal 1°novembre  1917  al  31
dicembre 1917, presso tutte le tesorerie  governative  e  gli  uffici
postali, in altra valuta avente corso legale nel Regno. ((1)) 
 
  A datare dal giorno 21 novembre 1917 cessera' il corso  legale  nel
Regno delle dette monete. 
 
  Chiunque dopo il 31 dicembre 1917 sara' trovato in  possesso  delle
monete divisionali non aventi  piu'  corso  legale,  per  un  importo
eccedente lire dieci, sara' passibile dell'ammenda da lire  cinquanta
a lire mille. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917,  n.  1990  ha  disposto
(con l'articolo  unico,  comma  1)  che  "Il  termine  utile  per  la
presentazione  al  cambio  delle   monete   divisionarie   d'argento,
stabilito col decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, al 31
dicembre 1917, e' prorogato a tutto il 30 aprile 1918".