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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1917, n. 1513

Concernente l'obbligo dei Comuni di somministrare gli alloggi agli ufficiali ed alle truppe del R. esercito. (017U1513)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 7 giugno 1923, n. 1310 (in G.U. 27/06/1923, n.150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  29-9-1917 al: 8-10-2010
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 agosto 1861, n. 142, e 27 luglio 1862, n. 723, nonché il R. decreto 26 marzo 1899, n. 155, relativi alle somministrazioni da farsi dai Comuni alle truppe;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli della marina, dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia e dei culti;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'obbligo dei Comuni di somministrare, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, gli alloggi completi ai corpi, reparti di corpo, ufficiali, assimilati e militari isolati, fuori della propria residenza per ragioni di servizio, non si estende d'ordinario oltre i tre mesi, salvo eccezionali esigenze di operazioni di guerra, d'ordine, di sicurezza e di sanità pubblica, nei quali casi l'alloggio è dovuto per tutto il tempo in cui gli ufficiali e le truppe rimangono nel territorio del Comune.