stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1917, n. 1207

Riguardante addebiti a militari di truppa per irregolarità in viaggi. (017U1207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-8-1917 al: 21-2-1921
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per la marina, per i lavori pubblici e per i trasporti marittimi e terrestri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Durante la guerra i militari in viaggio su linee ferroviarie o di navigazione esercitate da Amministrazioni che eseguiscono i trasporti militari in conto corrente, i quali siano trovati in possesso di documenti irregolari, potranno essere autorizzati a proseguire il viaggio sino a destinazione, salvo all'Amministrazione ferroviaria od all'esercente la linea di navigazione di rimettere all'autorità militare competente il relativo addebito, che sarà riscosso sugli stipendi, assegni o indennità spettanti ai militari, mediante ritenute da effettuarsi in conformità di quanto è stabilito dagli articoli successivi; salva rimanendo l'azione penale per la persecuzione delle responsabilità penali eventualmente incorse.