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DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1917, n. 1207

Riguardante addebiti a militari di truppa per irregolarità in viaggi. (017U1207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal: 22-2-1921
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re con  la  legge
22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra, di concerto coi ministri  segretari  di  Stato  per  la
marina,  per  i  lavori  pubblici  e  per  i  trasporti  marittimi  e
terrestri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Durante la guerra i militari in viaggio su linee ferroviarie  o  di
navigazione esercitate da Amministrazioni che eseguiscono i trasporti
militari in conto corrente, i quali  siano  trovati  in  possesso  di
documenti irregolari, potranno essere  autorizzati  a  proseguire  il
viaggio sino a destinazione, salvo all'Amministrazione ferroviaria od
all'esercente la linea  di  navigazione  di  rimettere  all'autorita'
militare competente il relativo addebito, che  sara'  riscosso  sugli
stipendi,  assegni  o  indennita'  spettanti  ai  militari,  mediante
ritenute da effettuarsi in conformita' di quanto e'  stabilito  dagli
articoli  successivi;  salva  rimanendo  l'azione   penale   per   la
persecuzione delle responsabilita' penali eventualmente incorse. 
 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con  l'art.
1,  comma  1,  lettera  a))  che   le   disposizioni   del   presente
provvedimento sono prorogate fino al 30 aprile 1921. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  5,  comma  1)  che  la  presente
modifica avra' effetto dal 1° novembre 1920.