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DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 luglio 1917, n. 1185

Relativo all'iscrizione obbligatoria degli operai occupati negli stabilimenti ausiliari alla Cassa nazionale di previdenza. (017U1185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/1917
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/08/1917, n. 185 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1917)
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Testo in vigore dal:  19-8-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, concernente l'inscrizione degli operai addetti agli stabilimenti dichiarati ausiliari agli effetti della mobilitazione industriale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, e la costituzione di un fondo per la disoccupazione involontaria;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri per il tesoro e per le armi e munizioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli operai stranieri addetti a stabilimenti dichiarati ausiliari sono soggetti alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670 e del presente decreto; ma essi hanno diritto alle quote di concorso assegnate dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai ed alla integrazione della pensione per invalidità, solo quando dalle leggi del loro paese di origine o da speciale convenzione sia consentita la reciprocità di trattamento per la invalidità o la vecchiaia.

Sono esclusi dall'applicazione delle indicate disposizioni gli addetti alle zolfare della Sicilia; però per tutto il periodo di applicazione del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, il contributo per il fondo per la concessione di assegni vitalizi di invalidità e vecchiaia, di cui all'art. 19 della legge 30 giugno 1910. n. 361, già elevato col decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n 522, a lira una per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato, è stabilito con effetto dal 1° agosto 1917, nella misura di lire cinque.

Sono parimenti esclusi dall'obbligo dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza gli operai che abbiano compiuto i 70 anni di età.