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DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 luglio 1917, n. 1185

Relativo all'iscrizione obbligatoria degli operai occupati negli stabilimenti ausiliari alla Cassa nazionale di previdenza. (017U1185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/1917
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/08/1917, n. 185 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1917)
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Testo in vigore dal: 19-8-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduto  il  decreto  Luogotenenziale  29  aprile  1917,   n.   670,
concernente l'inscrizione  degli  operai  addetti  agli  stabilimenti
dichiarati ausiliari agli  effetti  della  mobilitazione  industriale
alla Cassa nazionale di  previdenza  per  la  invalidita'  e  per  la
vecchiaia degli  operai,  e  la  costituzione  di  un  fondo  per  la
disoccupazione involontaria; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro, di concerto coi ministri per il tesoro  e  per
le armi e munizioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli operai stranieri addetti a  stabilimenti  dichiarati  ausiliari
sono soggetti alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 29 aprile
1917, n. 670 e del presente decreto; ma essi hanno diritto alle quote
di concorso assegnate dalla Cassa  nazionale  di  previdenza  per  la
invalidita' e per la vecchiaia  degli  operai  ed  alla  integrazione
della pensione per invalidita', solo  quando  dalle  leggi  del  loro
paese  di  origine  o  da  speciale  convenzione  sia  consentita  la
reciprocita' di trattamento per la invalidita' o la vecchiaia. 
 
  Sono esclusi  dall'applicazione  delle  indicate  disposizioni  gli
addetti alle zolfare della Sicilia; pero' per  tutto  il  periodo  di
applicazione del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n.  670,  il
contributo per il fondo per la concessione  di  assegni  vitalizi  di
invalidita' e vecchiaia, di cui all'art. 19  della  legge  30  giugno
1910. n. 361, gia' elevato  col  decreto  Luogotenenziale  27  aprile
1916, n 522, a lira una  per  ogni  tonnellata  di  zolfo  venduto  e
consegnato, e' stabilito con effetto dal 1° agosto 1917, nella misura
di lire cinque. 
 
  Sono parimenti  esclusi  dall'obbligo  dell'iscrizione  alla  Cassa
nazionale di previdenza gli operai che abbiano compiuto i 70 anni  di
eta'.