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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1917, n. 1032

Concernente il mantenimento o riassunzione in servizio di militari invalidi della guerra. (017U1032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1917
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re con  la  legge
22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, e successive modificazioni; 
 
  Visto   il   regolamento   per   la    esecuzione    della    legge
sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626,  e
successivo modificazioni; 
 
  Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli  ufficiali
del R. esercito e della R. marina, e il testo unico delle leggi sullo
stato dei sottufficiali del R. esercito approvato con R.  decreto  17
novembre 1912, numero 1329; 
 
  Visto il regolamento  per  l'applicazione  della  legge  anzidetta,
approvato con R decreto 18 luglio 1912, numero 867, e modificato  con
R. decreto 10 aprile 1913, n. 384; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi  ed  assegni  fissi
per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n.  380,
e successive modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e  militari,
approvato con R.  decreto  21  febbraio  1895,  n.  70  e  successive
modificazioni. 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale del 3 settembre 1916, n. 1200; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale del 2 aprile  1916,  n.  486,  col
quale si dispone che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo
del  decreto  di   collocamento   a   riposo   peri   militari   resi
permanentemente inabili al servizio; 
 
  Vista  la  legge  25  marzo  1917,  n.  481,  sulla  protezione  ed
assistenza degli invalidi della guerra; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra, di concerto con quelli del tesoro e delle colonie; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per  il  mantenimento  o  riassunzione  in  servizio  dei  militari
invalidi della guerra, di cui all'art 6 della legge 25 marzo 1917, n.
481, il ministro della guerra  stabilira'  l'elenco  degli  esiti  di
lesioni o infermita'  che  potranno  essere  considerati,  quando  le
condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili  con  la
prestazione di un servizio militare sedentario e l'elenco degli esiti
di lesioni o infermita'  che  potranno  essere  considerati,  in  via
eccezionale, e sempre quando le condizioni generali dell'invalido  lo
consentano, compatibili con la continuazione  del  servizio  militare
attivo.